Il difensore sciopera, ma è l’imputato a doversi attivare per non far scattare il temine massimo della custodia cautelare

Il difensore sciopera, ma è l’imputato a doversi attivare per non far scattare il temine massimo della custodia cautelare
17 Febbraio 2017: Il difensore sciopera, ma è l’imputato a doversi attivare per non far scattare il temine massimo della custodia cautelare 17 Febbraio 2017

Così è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. I Penale, con sentenza n. 5998/17 a seguito del ricorso con il quale l’imputato detenuto deduceva la violazione degli artt. 27 e 111 Cost., 142 e 156 c.p.p., contestando la possibilità di sospendere i termini della custodia cautelare in pendenza di un giudizio abbreviato e censurando l’omessa notificazione, mediante la consegna di copia  dell’invito a manifestare la volontà di aderire allo “sciopero” del difensore, con conseguente nullità del verbale. Il ricorrente si è visto rigettare la richiesta di scarcerazione per decorrenza del termine della fase  della custodia cautelare perché l’adesione all’astensione del suo difensore aveva procrastinato la scadenza del  termine di ventidue giorni, ovvero per il periodo intercorrente tra la data originariamente designata per la discussione dell’ ”abbreviato” e quella indicata a seguito del rinvio disposto dal Giudice. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato argomentando anzitutto che, l’ipotesi di astensione del difensore deve essere equiparata all’evento del legittimo impedimento a presenziare all’udienza, per cui la regola generale deve  essere individuata nell’art. 420-ter (comma 5) c.p.p.. In caso di assenza e mancata presentazione all’udienza, che sia dovuta a legittimo impedimento a comparire, ove il difensore non abbia designato un sostituto o l’imputato non sia assistito da altro difensore che non sia a sua volta impedito,  non è possibile procedere al giudizio nei confronti dell’imputato, salvo che questi chieda che si proceda in assenza del difensore impedito attraverso la designazione di un difensore d’ufficio. Conseguentemente la medesima disciplina deve trovare applicazione per il caso in cui la mancata partecipazione all’udienza del difensore discenda dall’adesione all’astensione e l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o sia comunque detenuto. Infatti l’art. 4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, approvato dall’O.U.A., stabilisce che, analogamente a quanto previsto dall’art. 420 ter c.p.p., l’astensione non è consentita e il difensore ha l’obbligo di assicurare la propria prestazione professionale, nei procedimenti e nei  processi  in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, se l’imputato chieda espressamente che si proceda. L’adesione all’astensione dell’avvocato  impedisce al Giudice di procedere con il giudizio, imponendogli di rinviare l’udienza, salvo che l’imputato manifesti la volontà espressa che si proceda, nel qual caso il diritto dell’imputato prevale su quello dell’avvocato. L’imputato che abbia rinunciato a comparire subisce inevitabilmente tutte le conseguenze ricollegabili alla sua mancata comparizione in ordine all’andamento dell’udienza e del processo.

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